Art. 296 — Organismo di indennizzo italiano
Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e' riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. ((Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis.)) 70 L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni puo' avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo e' notificato immediatamente alla Commissione europea. ((2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.)) 70
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
70con decorrenza dal 23 dicembre 2023
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Testo vigente dal 28 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 67 su Normattiva