Art. 30-sexiesFunzione attuariale

L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:

  • a)coordina il calcolo delle riserve tecniche;
  • b)garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
  • c)valuta la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
  • d)confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
  • e)informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
  • f)supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
  • g)formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
  • h)formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
  • i)contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
  • a)conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
  • b)comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art30sexies · fonte su Normattiva