Art. 30-sexies — Funzione attuariale
L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
- a)coordina il calcolo delle riserve tecniche;
- b)garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
- c)valuta la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d)confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
- e)informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- f)supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
- g)formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
- h)formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
- i)contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
- a)conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
- b)comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva