Art. 30-bis
Sistema di gestione dei rischi
[1]L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa e' o potrebbe essere esposta, nonche' le interdipendenze tra i rischi. Il sistema di gestione dei rischi e' efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonche' i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalita' di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:
- a)sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
- b)gestione integrata delle attivita' e delle passivita' (asset-liability management);
- c)investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
- d)gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione;
- e)gestione dei rischi operativi;
- f)riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a)
[2]ad f) del comma 3. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidita' con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attivita' e passivita' l'impresa valuta regolarmente:
- a)la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;
- b)in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies:
- 1)la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruita', ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva