Art. 312Vigilanza supplementare

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L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 1 ottobre 2018 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art312 · fonte su Normattiva