Art. 314

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Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 29 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art314 · fonte su Normattiva