Art. 316 — Obblighi di comunicazione
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L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila
Testo vigente dal 29 agosto 2017 al 1 ottobre 2018 · versione 40 su Normattiva