Art. 317Altre violazioni

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L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 24 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art317 · fonte su Normattiva