Art. 317

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 2007 al 1 ottobre 2018. Leggi il testo vigente →

L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento. (( L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000. ))

Testo vigente dal 24 novembre 2007 al 1 ottobre 2018 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art317 · fonte su Normattiva