Art. 322 — Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale
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I legali rappresentanti della societa' di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle societa' di revisione che sono incaricate dalle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 7 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva