Art. 330 — Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 1 luglio 2018. Leggi il testo vigente →
Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. Nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 1 luglio 2018 · versione 0 su Normattiva