Art. 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
I provvedimenti adottati dall'((IVASS)) a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo. I provvedimenti adottati ((dalla CONSAP)) a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva