Art. 355 — Entrata in vigore
[1]Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
[2]Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005
[4]CIAMPI
[5]Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attivita' produttive La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Testo vigente dal 13 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva