Art. 44-bis
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L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
- a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
- b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
- c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva