Art. 44-bis

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L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
  • b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
  • c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art44bis · fonte su Normattiva