Art. 45-duodecies
Semplificazioni della formula standard
1. L'impresa puo' utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessita' dei rischi cui e' esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4
Testo vigente dal 1 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva