Art. 55Autorizzazione

L'((IVASS)) o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto ((all'articolo 347, commi 3 e 4,)) autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). L'((IVASS)), con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art55 · fonte su Normattiva