Art. 84
Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva