Art. 59-bis — Estensione ad altri rami
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva