Art. 66-ter — ( Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilita' della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva