Art. 76Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali

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I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'ISVAP. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art76 · fonte su Normattiva