Art. 77Requisiti dei partecipanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, >determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21)). In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti ((le soglie di cui al comma 1)). In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal ((comma 1)), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.

Testo vigente dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art77 · fonte su Normattiva