Art. 84 — Impresa di partecipazione capogruppo
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Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Alla societa' di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014 · versione 0 su Normattiva