Art. 85 — Albo delle imprese capogruppo
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L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva