Art. 88
Disposizioni applicabili
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva