Art. 89 — Disposizioni particolari
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Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con regolamento, puo' prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa' quotate.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva