Art. 9-bisTrasparenza e responsabilita' dell'attivita' di vigilanza

L'IVASS svolge la propria attivita' in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:

  • a)il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
  • b)i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies;
  • c)i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale;
  • d)le modalita' di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
  • e)gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attivita' svolte dall'IVASS. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorita' di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art9bis · fonte su Normattiva