Art. 188-bisImpegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza

((L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, puo' ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, puo' renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.)) ((In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.)) ((In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS puo' irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.)) ((L'IVASS puo', d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se:))

  • a)((si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;))
  • b)((i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;))
  • c)((la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.)) ((L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.)) 82
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

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con decorrenza dal 19 giugno 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Testo vigente dal 7 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art188bis · fonte su Normattiva