capo II — Calcolo delle riserve tecniche
- Art. 36 — Riserve tecniche dei rami vita
- Art. 36-bis — Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
- Art. 36-ter — Calcolo delle riserve tecniche
- Art. 36-quater — Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio
- Art. 36-quinquies — Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
- Art. 36-sexies — Calcolo dell'aggiustamento di congruità
- Art. 36-septies — Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
- Art. 36-octies — Informazioni tecniche
- Art. 36-novies — Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
- Art. 36-decies — Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 36-undecies — Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
- Art. 36-duodecies — Qualità dei dati
- Art. 36-terdecies — Adeguatezza delle riserve tecniche
- Art. 37 — Riserve tecniche dei rami danni
- Art. 37-bis — Riserve tecniche del lavoro indiretto
- Art. 37-ter — Principio della persona prudente