Art. 37-bis — Riserve tecniche del lavoro indiretto
(( L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva