capo IV — Disposizioni finali
- Art. 345 — Istituzioni e enti esclusi
- Art. 346 — Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
- Art. 347 — Potestà legislativa delle Regioni
- Art. 348 — Esercizio congiunto dei rami vita e danni
- Art. 349 — Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
- Art. 350 — Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
- Art. 351 — Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
- Art. 352 — Coordinamento formale con altre norme di legge
- Art. 353 — Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private