capo I — Misure di salvaguardia
- Art. 220-decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
- Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
- Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
- Art. 222-bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
- Art. 222-ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
- Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione
- Art. 223-bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
- Art. 223-ter — Piano di risanamento e piano di finanziamento
- Art. 224 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
- Art. 225 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
- Art. 226 — Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
- Art. 226-bis — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
- Art. 227 — Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
- Art. 228 — Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante