capo II — Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
- Art. 286 — Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
- Art. 287 — Esercizio dell'azione di risarcimento
- Art. 288 — (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada)
- Art. 289 — Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
- Art. 290 — Prescrizione dell'azione
- Art. 291 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
- Art. 292 — Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata