Art. 3 (Allegato n. 10)

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[1]Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

[2]1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno di attribuzione. 2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici e' pari a 111,00 euro. 3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 111.000,00 euro. 4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di "carrier selection" a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro. 5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti "customer care" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro. 6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro. 7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro. 8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio e' pari a 50,00 euro. 9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro. 10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro. 11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro. 12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico e' pari a 100,00 euro. 13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico e' pari a 1.000,00 euro. 14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico e' pari a 10.000,00 euro. 15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 50,00 euro. 16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 27.750,00 euro. 17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale e' pari ad 100,00 euro. 18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale e' pari a 1.000,00 euro. 19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale e' pari a 10.000,00 euro. 20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro. 21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro. 22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro. 23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore "OP ID" e' pari a 500,00 euro. 24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Come è cambiato

25 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 9 luglio 2026oggiper 2 mesiabrogato
  2. 27 maggio 20269 luglio 2026per un meseabrogato
  3. 10 maggio 202627 maggio 2026per 17 giorniabrogato
  4. 21 aprile 202610 maggio 2026per 19 giorniabrogato
  5. 20 febbraio 202621 aprile 2026per 2 mesiabrogato
  6. 1 gennaio 202620 febbraio 2026per un meseabrogato
  7. 18 dicembre 20251 gennaio 2026per 14 giorniabrogato
  8. 16 luglio 202518 dicembre 2025per 5 mesiabrogato
  9. 12 aprile 202516 luglio 2025per 3 mesiabrogato
  10. 26 marzo 202512 aprile 2025per 17 giorniabrogato
  11. 18 dicembre 202426 marzo 2025per 3 mesiabrogato
  12. 18 ottobre 202418 dicembre 2024per 2 mesiabrogato
  13. 8 maggio 202418 ottobre 2024per 5 mesiabrogato
  14. 28 aprile 20248 maggio 2024per 10 giorniabrogato
  15. 13 aprile 202428 aprile 2024per 15 giorniabrogato
  16. 31 dicembre 202313 aprile 2024per 3 mesiabrogato
  17. 20 luglio 202331 dicembre 2023per 5 mesiabrogato
  18. 22 aprile 202320 luglio 2023per 3 mesiabrogato
  19. 25 febbraio 202322 aprile 2023per un meseabrogato
  20. 16 luglio 202225 febbraio 2023per 7 mesiabrogato
  21. 30 giugno 202216 luglio 2022per 16 giorniabrogato
  22. 21 maggio 202230 giugno 2022per un meseabrogato
  23. 9 febbraio 202221 maggio 2022per 3 mesiabrogato
  24. 24 dicembre 20219 febbraio 2022per un meseabrogato
  25. 15 settembre 200324 dicembre 2021per 18 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-10-art3 · fonte su Normattiva