Art. 10 (Allegato n. 25 Contributi)

[1]fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in 500,00 euro. 2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

[2]lunghezza di tratta canale simplex ad una frequenza euro canale simplex a due frequenze o duplex euro fino a 15 km

[3]500,00

[4]1.000,00 fino a 30 km

[5]1.250,00

[6]2.500,00 fino a 60 km

[7]3.000,00

[8]6.000,00

[9]Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore. 3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

[10]con larghezza di banda (in kHz) fino a coefficiente

[11]25 37,5 2 3 50 5

[12]Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

[13]numero di tratte coefficiente fino a 10 1,0 fino a 30 0,8 fino a 60 0,6 oltre 60 0,4

[14]5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art10 · fonte su Normattiva