Art. 11 (Allegato n. 25 Contributi)
[1]fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz 1.
[2]1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
[3]lunghezza di tratta collegamenti simplex a due frequenze o duplex
[4]Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:
[5]larghezza di banda(kHz)
[6]coefficiente
[7]3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
[8]numero di tratte coefficiente
[9]4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, e' compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva