Art. 3 (Allegato n. 25 Contributi)

per il pagamento e attestazione 1. Il pagamento dei contributi e' comprovato:

  • a)riguardo alle attivita' che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
  • 1)per istruttoria, a corredo della domanda;
  • 2)per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
  • b)riguardo alle attivita' soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, e' disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art3 · fonte su Normattiva