Art. 2 (Allegato 12)

[1]per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

[2]1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo e' dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo e' calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

[3]2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato.

[4]((3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione. per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro Tipologia di servizio: erogato attraverso terminali di tipo HEST diffusivo televisivo o radiofonico; contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; operazioni spaziali (quali telemetrie); S-PCS riferito al gateway; S-PCS riferito ai terminali d'utente; Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati

[5]3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.))

[6]4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

  • a)per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.
  • b)per un numero indeterminato di eventi, purche' compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-12-art2 · fonte su Normattiva