Art. 106
Obblighi dei rivenditori
I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva