Art. 114
Requisiti
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non puo' conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva