Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva