Art. 134Attivita' di radioamatore

L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. Al di fuori della sede dell'impianto l'attivita' di cui al comma 1 puo' essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26. E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art134 · fonte su Normattiva