Art. 144
Autorizzazioni speciali
Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da:
- a)Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
- b)scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
- c)scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
- d)associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;
- e)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. (( L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale. ))
Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva