Art. 145 — Banda cittadina - CB
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2012 al 17 luglio 2020. Leggi il testo vigente →
Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
- a)cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
- b)indicazione della sede dell'impianto;
- c)la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
- d)l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. (( Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela. )) In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita' competenti.
Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 17 luglio 2020 · versione 16 su Normattiva