Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, e' punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e' opposto ad ufficiali della marina militare.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva