Art. 156
Pubblico ufficiale
Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva