Art. 171
Installazioni d'ufficio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva