Art. 174
Autorita' del comandante di bordo
Il servizio radioelettrico a bordo delle navi e' posto sotto l'autorita' del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva