Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva