Art. 184 — Rapporti con gli armatori
Nei rapporti con gli armatori le societa' di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva