Art. 186
Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 e' rilasciata a nome della societa' titolare di autorizzazione generale. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 e' accordata all'armatore.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva