Art. 192 — Disposizioni applicabili
In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva